Il bollo per motoveicoli o ciclomotori
Il bollo della moto, o più correttamente “Tassa di possesso”, è un tributo riferito alla proprietà di un motociclo (esattamente come per le autovetture), ed è legato alla regione di residenza del proprietario, alla quale tale tributo è dovuto, salvo casi particolari di seguito descritti.
Come altre imposte che fanno riferimento alla regione, l’importo varia a seconda di dove il proprietario del veicolo ha la residenza.
Oltre al fattore territoriale, l’importo dipende da altre due componenti fondamentali:
– La potenza (espressa in kilowatt);
– La classe di omologazione (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4).
Indice
Differenze tra motoveicolo e ciclomotore
I veicoli a due/tre ruote (in alcune casi 4, come le minicar) si differenziano per la cilindrata del motore, come indicato nel codice della strada:
– Il motoveicolo è un veicolo a due ruote, con una cilindrata superiore ai 50cc.
La normativa dei motoveicoli è la stessa vigente per le autovetture.
– Il ciclomotore è un veicolo a due ruote, con un cilindrata massima di 50cc o comunque di potenza massima fino a 4 Kw, oppure con velocità fino a 45 km/h.
A differenza dei motoveicoli, i ciclomotori fino a 50 cc, e le minicar, devono pagare il bollo solo se utilizzati “sulla pubblica strada”.
Generalmente per i ciclomotori è necessario pagare il bollo entro il 31 gennaio e ha comunque validità per l’anno in corso, a prescindere da quando viene pagato. Fa eccezione la Lombardia, nella quale i ciclomotori con cilindrata fino a 50cc sono esentati dalla tassa.
Come si calcola il bollo?
Gli elementi da considerare quando si deve pagare il bollo sono i seguenti:
– Tipo di pagamento: rinnovo, prima immatricolazione, veicolo reimmatricolato, rientro da esenzione, riacquisto di possesso, targa prova, integrazione per complessi, pagamento integrativo, pagamento anticipato
– Regione di Residenza;
– Tipo di veicolo: autoveicoli, rimorchi, motoveicoli, ciclomotori, minicar;
– Targa.
E’ sempre molto utile poter fare una simulazione del costo del bollo del proprio veicolo (in questo caso a due ruote) e sapere quindi a quanto ammonta l’imposta.
Per far ciò è possibile utilizzare la specifica funzione che l’Agenzia delle Entrare ha disponibile sul proprio portale web.
Il servizio è disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 7.00 alle ore 24.00 è ed accessibile all’indirizzo web dell’agenzia delle entrate
All’interno dell’area “Servizi”, presente sulla home page, è possibile entrare nella sezione “Calcolo del bollo auto”, all’interno della quale sono presenti le opzioni per il calcolo del bollo relativo ai motoveicoli.
Il funzionamento del simulatore è davvero molto semplice, basta inserire due dati all’interno della sezione “Dati veicolo” e cioè:
– “Categoria del veicolo”, campo di sinistra;
– “Targa del veicolo”, campo di destra.
Si inserisce il codice di sicurezza e cliccando su “Calcola”, il sistema procede con l’elaborazione dei dati inseriti e restituisce l’esatto importo da pagare.
Importante sottolineare che ai fini del calcolo non influiscono i decimali riferiti alla potenza in kilowatt: quindi, ad esempio, se si ha un veicolo la cui potenza è di 50,5 kilowatt, il bollo sarà calcolato su 50.
Anche il sito dell’Automobile Club d’Italia, offre un analogo servizio denominato Bollonet, in questo caso è necessario inserire oltre alla categoria del veicolo e alla targa anche la regione di residenza e la tipologia di pagamento.
Il servizio è disponibile per il pagamento riferito a tutte le regioni italiane con l’eccezione di Sardegna, Marche, Veneto e Friuli.
Da sottolineare che sul sito ACI c’è la possibilità di accedere direttamente ai moduli di pagamento online.
Come e dove si paga il bollo della moto
Le modalità di pagamento sono le stesse per tutte le regioni d’Italia e cioè:
– Agenzie di pratiche auto
– Bollettino postale
– Ricevitorie Sisal
– Lottomatica o convenzionate (dipende della Regione)
– Sportelli e delegazioni Aci sul territorio nazionale
– Sui portali web dedicati (Bollonet di Aci, attivo per tutte le regioni italiane eccetto Sardegna, Marche, Veneto e Friuli).
Alcune regioni (es. Lombardia) danno la possibilità di domiciliare il pagamento del bollo attraverso il sistema di addebito automatico SEPA.
Quando si paga il bollo per la moto?
Come nel caso dell’importo, anche in riferimento alle modalità di pagamento, i criteri possono variare a seconda della regione.
In quasi tutte le regioni d’Italia (salvo alcune eccezioni) è in vigore la regola per la quale il bollo di un motoveicolo appena immatricolato deve essere pagato entro la fine del mese successivo all’immatricolazione: il bollo ha una validità di 12 mesi.
Per quanto riguarda il rinnovo degli anni successivi, è necessario che venga pagato entro il mese successivo alla scadenza (il pagamento non si deve effettuare prima della scadenza).
Guardando alle eccezioni (prima citate), prendiamo l’esempio della Puglia, nella quale il pagamento del bollo va effettuato per un periodo non inferiore a sette mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio subito successive, e per un massimo di 12 mesi.
Come verificare se il bollo è stato pagato
Sia il sito dell’Aci che quello dell’Agenzia delle Entrate (in questo caso oggi tale servizio è disponibile solo per le regioni Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Valle d’Aosta, Sicilia) consentono di verificare se il bollo è già stato pagato o, in caso contrario, a quanto ammonta la sanzione.
Sanzioni in caso di pagamento oltre la scadenza
– Ritardo da 15 a 30 gg: 1.5% in più rispetto al costo del bollo
– Ritardo da 31 a 90 gg: 1.67% in più rispetto al costo del bollo
– Ritardo da 91 a 365 gg: 3.75% in più rispetto al costo del bollo
– Ritardo oltre i 365 gg: 30% in più rispetto al costo del bollo, più 1% per ogni mese di ritardo.
In caso di mancato pagamento anche della sanzione, si avvia la procedura di riscossione esattoriale: l’Ente creditore (Regione Lazio nel caso specifico) affida la procedura di riscossione all’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) che, mediante iscrizione a ruolo, procede con la notifica della cartella esattoriale al contribuente e/o ad eventuali altre procedure coattive di recupero per conto dell’Ente creditore.